1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni disciplinano la protezione della flora prevedendo i limiti quantitativi di specie e i limiti temporali entro i quali sono consentiti:
a) la libera raccolta da parte dei raccoglitori erboristi diplomati e degli altri
b) la libera raccolta da parte di singoli delle piante officinali spontanee, per uso e consumo personali.