Art. 18.
(Tutela della flora).

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni disciplinano la protezione della flora prevedendo i limiti quantitativi di specie e i limiti temporali entro i quali sono consentiti:

          a) la libera raccolta da parte dei raccoglitori erboristi diplomati e degli altri

 

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soggetti aventi i titoli previsti dall'articolo 11, comma 1, delle piante officinali spontanee, a scopo produttivo-industriale o commerciale;

          b) la libera raccolta da parte di singoli delle piante officinali spontanee, per uso e consumo personali.